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Glossario · Riduzione dei premiArt. 10 cpv. 3 lett. d LPC

Prestazioni complementari

Anche: PC, Prestazioni complementari all’AVS e all’AI

In breve

Le prestazioni complementari (PC) sono prestazioni in funzione del bisogno di Confederazione e Cantoni per chi riceve una rendita AVS o AI e il cui reddito non copre il minimo vitale. Per l’assicurazione di base comprendono un importo forfettario versato direttamente alla cassa malati. In più il Cantone rimborsa franchigia, aliquota percentuale e altre spese di malattia.

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Questa traduzione è una bozza e deve ancora essere rivista da una persona esperta di madrelingua italiana. Fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustrazione: una solida trave di legno sostiene un piccolo modello di casa, accanto una busta con il certificato di renditaImmagine simbolica, generata con IA

L’essenziale in breve

  1. Hanno diritto le persone domiciliate in Svizzera che ricevono una rendita AVS o AI o che vi avrebbero diritto, e le cui spese riconosciute superano i redditi computabili.
  2. La sostanza netta deve essere inferiore a CHF 100'000 (persone sole) o CHF 200'000 (coniugi); l’abitazione di proprietà in cui si vive non è compresa.
  3. Per l’assicurazione di base si computa il premio medio del Cantone o della regione, al massimo il premio effettivo, che viene versato direttamente alla cassa.
  4. Il Cantone rimborsa in più ai beneficiari di PC franchigia e aliquota percentuale dell’assicurazione di base come spese di malattia.
  5. Le PC decorrono al più presto dal mese della richiesta; chi si annuncia tardi perde denaro.

Cosa sono le prestazioni complementari?

Le prestazioni complementari (PC) aiutano quando la rendita AVS o AI e gli altri redditi non coprono il minimo vitale. Sono una prestazione in funzione del bisogno, non assistenza: chi soddisfa le condizioni ha un diritto legale. Confederazione e Cantoni finanziano insieme le PC, che sono attuate dai Cantoni.

Per l’assicurazione malattie le PC sono importanti per due motivi. Primo, il calcolo delle PC comprende un importo per il premio dell’assicurazione di base, che va direttamente alla cassa malati. Secondo, il Cantone rimborsa ai beneficiari di PC le spese di malattia e d’invalidità che nessuna assicurazione paga, per esempio franchigia e aliquota percentuale, fatture del dentista o aiuto e cure a domicilio.

Per le persone aventi diritto, le PC sostituiscono la normale riduzione dei premi. Di regola le PC coprono il premio completamente o in gran parte tramite l’importo forfettario. I beneficiari di PC ricevono almeno quanto il Cantone ha fissato come riduzione dei premi massima per le persone senza PC né assistenza sociale, oppure il 60 % dell’importo forfettario per l’assicurazione di base, a seconda di quale importo sia più alto.

Differenza rispetto all’assistenza sociale e alla riduzione dei premi

L’assistenza sociale è l’ultima rete per tutti coloro che non riescono a coprire il proprio fabbisogno vitale e in certi casi va rimborsata se la situazione migliora. Le PC presuppongono invece una rendita dell’AVS o dell’assicurazione per l’invalidità e sono calcolate secondo regole del diritto federale. La riduzione dei premi, a sua volta, riduce solo il premio e si basa sul diritto cantonale. Chi riceve PC di regola non deve occuparsi separatamente della riduzione dei premi.

Come funziona

La PC annua è la differenza tra le spese riconosciute e i redditi computabili. L’ufficio competente mette a confronto le due voci.

Spese riconosciute per le persone che vivono a casa sono tra l’altro:

  • il fabbisogno generale vitale, nel 2026 CHF 20'670 all’anno per le persone sole e CHF 31'005 per i coniugi,
  • la pigione comprese le spese accessorie fino a un importo massimo che dipende dalla regione per le pigioni e dalla grandezza dell’economia domestica; per una persona che vive sola nella regione 1 sono CHF 18'900 all’anno,
  • l’importo forfettario per l’assicurazione di base pari al premio medio cantonale o regionale, al massimo il premio effettivo,
  • i contributi alle assicurazioni sociali, i contributi di mantenimento e altre voci.

Redditi computabili sono tra l’altro le rendite dell’AVS, dell’AI e della cassa pensioni, due terzi del reddito da attività lucrativa oltre un importo esente, i redditi della sostanza e un consumo della sostanza. Per i beneficiari di rendite di vecchiaia si computa come reddito un decimo della sostanza netta che supera CHF 30'000 (coniugi CHF 50'000).

Chi ha una sostanza netta di CHF 100'000 o più (coniugi CHF 200'000) non riceve PC. L’immobile abitato dal proprietario non conta per questa soglia. Per le persone in istituto o in ospedale valgono altre voci di spesa, per esempio la tassa giornaliera dell’istituto invece di pigione e fabbisogno vitale, oltre a un importo per le spese personali.

L’importo per la cassa malati

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) fissa ogni anno i premi medi validi per il calcolo delle PC. A Zurigo, Berna, Lucerna, San Gallo e nei Grigioni ci sono importi regionali, negli altri Cantoni un importo per Cantone. Per il 2026 il premio medio per gli adulti nella regione di premio 1 del Cantone di Zurigo è di CHF 7'680 all’anno, a Berna di CHF 8'004. Questo importo è riconosciuto come spesa, al massimo però il premio effettivo della tua cassa.

L’ufficio competente versa l’importo direttamente alla cassa malati. Se l’intera PC annua è inferiore a questo importo, tutta la PC va alla cassa. La tua fattura dei premi si riduce di conseguenza.

Spese di malattia e d’invalidità

Oltre alla PC annua, il Cantone rimborsa le spese comprovate, tra l’altro per cure dentarie, aiuto, cura e assistenza a domicilio, cure balneari prescritte dal medico, dieta, trasporti al più vicino luogo di cura, mezzi ausiliari e la partecipazione ai costi dell’assicurazione di base, cioè franchigia e aliquota percentuale. I Cantoni possono fissare importi massimi, per le persone sole che vivono a casa però non inferiori a CHF 25'000 all’anno. Chi a causa di un’eccedenza di reddito non riceve una PC annua ottiene il rimborso delle spese di malattia nella misura in cui superano tale eccedenza.

Basi legali

Le PC sono disciplinate dalla legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), i dettagli dall’ordinanza sulle prestazioni complementari (OPC). L’art. 4 LPC indica le condizioni del diritto: domicilio e dimora abituale in Svizzera e una rendita dell’AVS o dell’AI, un assegno per grandi invalidi dell’AI o un’indennità giornaliera dell’AI per almeno sei mesi. Per gli stranieri vale secondo l’art. 5 LPC un termine d’attesa di dieci anni di dimora ininterrotta, per i rifugiati e gli apolidi di cinque anni.

L’art. 9 LPC stabilisce il calcolo come differenza tra spese riconosciute e redditi computabili, l’art. 9a LPC la soglia di sostanza di CHF 100'000 o CHF 200'000. Le spese riconosciute figurano all’art. 10 LPC; secondo l’art. 10 cpv. 3 lett. d LPC ne fa parte l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, sotto forma di importo forfettario annuo pari al premio medio cantonale o regionale, copertura infortuni compresa, al massimo il premio effettivo. L’art. 21a LPC prescrive che questo importo sia versato direttamente all’assicuratore-malattie.

Il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità è disciplinato dall’art. 14 LPC, tra cui al cpv. 1 lett. g la partecipazione ai costi secondo l’art. 64 LAMal. Secondo l’art. 12 LPC il diritto nasce dall’inizio del mese in cui è stata presentata la richiesta; in caso di entrata in istituto o in ospedale vale un termine di sei mesi. La restituzione dall’eredità oltre CHF 40'000 figura all’art. 16a LPC. Secondo l’art. 26 OPC la regione per le pigioni 1 comprende i cinque grandi centri Berna, Zurigo, Basilea, Ginevra e Losanna.

Esempio: pensionata nella città di Zurigo

Ruth ha 78 anni, vive sola in un appartamento in affitto nella città di Zurigo. Riceve una rendita AVS di CHF 2'000 e una rendita della cassa pensioni di CHF 500 al mese. La sua pigione comprese le spese accessorie è di CHF 1'400 al mese, i suoi risparmi ammontano a CHF 20'000. Il premio della sua assicurazione di base è superiore al premio medio. Le cifre sono fittizie, gli importi quelli legali (stato 2026).

Calcolo semplificato delle PC 2026 per Ruth
VoceImporto annuo
Fabbisogno generale vitale, persona solaCHF 20'670
Pigione incl. spese accessorie (sotto l’importo massimo di CHF 18'900)CHF 16'800
Importo forfettario assicurazione di base, ZH regione 1, adultiCHF 7'680
Spese riconosciuteCHF 45'150
Rendita AVSCHF 24'000
Rendita della cassa pensioniCHF 6'000
Consumo della sostanza (sostanza inferiore a CHF 30'000)CHF 0
Redditi computabiliCHF 30'000
Prestazione complementare annuaCHF 15'150

Il calcolo è semplificato: altri redditi come gli interessi o voci come i contributi di mantenimento sono tralasciati. Vincolante è la decisione dell’ufficio competente. L’esempio mostra però perché la scelta della cassa conviene anche con le PC: se il premio di Ruth è più alto del premio medio, la differenza la paga lei. Il passaggio a una cassa più conveniente o a un modello del medico di famiglia riduce la sua quota, finché il nuovo premio non scende sotto l’importo forfettario. Quali offerte esistono nel suo comune lo mostra il calcolatore dei premi.

Cosa significa per te

Se ricevi una rendita AVS o AI e il denaro basta a malapena, fai verificare il tuo diritto:

  1. Annunciati presto. Le PC sono versate solo dal mese della richiesta. Chi aspetta sei mesi perde sei mesi. In caso di entrata in istituto o in ospedale hai sei mesi di tempo.
  2. Tieni pronti i documenti. Decisioni di rendita, contratto di locazione, estratti conto, documenti fiscali e la fattura attuale dei premi della cassa malati.
  3. Inoltra le spese di malattia. I giustificativi per franchigia, aliquota percentuale, dentista o cure a domicilio (Spitex) li mandi all’ufficio PC, di solito entro un termine fissato dal Cantone.
  4. Tieni d’occhio il premio. Le PC assumono al massimo il premio medio. La differenza con una cassa cara la paghi tu. Confronta quindi ogni anno le offerte e valuta un modello alternativo. Gli indicatori delle casse li trovi alla voce Casse malati.
  5. Comunica i cambiamenti. Trasloco, entrata in istituto, eredità o una nuova rendita vanno comunicati subito, altrimenti rischi richieste di restituzione.

Se non hai una rendita ma un reddito basso, la strada giusta è la riduzione dei premi cantonale. Il diritto lo verifichi con la verifica della riduzione dei premi.

Errori frequenti

  • Annunciarsi troppo tardi. Le PC non sono versate retroattivamente dall’inizio della rendita, ma dal mese della richiesta.
  • Credere che la casa di proprietà escluda le PC. L’immobile abitato dal proprietario non conta per la soglia di sostanza di CHF 100'000; nel consumo della sostanza si considera solo il valore oltre CHF 112'500.
  • Non inoltrare le spese di malattia. Franchigia e aliquota percentuale non vengono rimborsate automaticamente. Senza giustificativi non c’è denaro.
  • Tenere una cassa cara. Le PC coprono il premio solo fino al premio medio. Una cassa più cara pesa ogni mese sul tuo budget.
  • Donare la sostanza. La sostanza ceduta volontariamente viene comunque computata nel calcolo delle PC, come se ci fosse ancora.

Domande frequenti

Chi ha diritto alle prestazioni complementari?

Le persone con domicilio e dimora abituale in Svizzera che ricevono una rendita di vecchiaia AVS, una rendita per superstiti o una rendita AI, o che vi avrebbero diritto, se i loro redditi non coprono le spese riconosciute. Gli stranieri necessitano inoltre di regola di dieci anni di dimora ininterrotta.

Le PC pagano il premio della cassa malati?

Sì, come importo forfettario pari al premio medio cantonale o regionale, al massimo però il premio effettivo. L’importo viene versato direttamente alla tua cassa malati.

Le prestazioni complementari vanno restituite?

Le PC percepite legalmente vanno restituite dopo il decesso attingendo all’eredità, nella misura in cui questa supera CHF 40'000. Per i coniugi solo dall’eredità del coniuge deceduto per secondo. Le prestazioni percepite indebitamente vanno sempre restituite.

Dove devo annunciarmi per le prestazioni complementari?

All’ufficio competente del tuo Cantone di domicilio, di solito la cassa di compensazione cantonale o l’istituto delle assicurazioni sociali, in alcune città presso un ufficio comunale. I moduli di richiesta sono disponibili lì e presso l’agenzia comunale AVS.

Termini correlati

Fonti

  1. Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC), art. 10Art. 10 cpv. 3 lett. d LPCfedlex.admin.ch
  2. LPC, art. 4, 9 e 9a (diritto, calcolo, soglia di sostanza)Art. 4 LPCfedlex.admin.ch
  3. LPC, art. 14 (spese di malattia e d’invalidità)Art. 14 LPCfedlex.admin.ch
  4. LPC, art. 21a (versamento all’assicuratore-malattie)Art. 21a LPCfedlex.admin.ch
  5. Ordinanza sulle prestazioni complementari (OPC), art. 26 (regioni per le pigioni)Art. 26 OPCfedlex.admin.ch
  6. DFI: Ordinanza sui premi medi 2026, allegato (UFAS)bsv.admin.ch
  7. UFAS: Prestazioni complementari (PC)bsv.admin.ch
  8. Centro d’informazione AVS/AI: opuscolo 5.01 Prestazioni complementariahv-iv.ch
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