Vai al contenuto

Confronto indipendente di FinanceRock GmbH, non una cassa malati. Ordinato per prezzo, mai per provvigione. Trasparenza →

Confronto indipendente
non una cassa malati
Confronta i premi

Aliquota percentuale

Anche: partecipazione ai costi del 10 %, aliquota percentuale cassa malati

In breve

L’aliquota percentuale è la tua parte del 10 % dei costi che nell’assicurazione di base superano la franchigia. Gli adulti pagano per anno civile al massimo CHF 700 di aliquota percentuale, i bambini al massimo CHF 350. Per i medicamenti cari per i quali esistono preparati più convenienti con lo stesso principio attivo, l’aliquota è del 40 %.

Aggiornato il

Questa traduzione è una bozza e deve ancora essere rivista da una persona esperta di madrelingua italiana. Fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustrazione: fattura divisa da una linea sottile in due parti disuguali, la parte più piccola è messa in disparteImmagine simbolica, generata con IA

L’essenziale in breve

  1. Dopo la franchigia paghi tu stesso il 10 % di ogni ulteriore fattura (art. 64 cpv. 2 LAMal).
  2. Per anno civile l’aliquota percentuale è limitata a CHF 700 per gli adulti e a CHF 350 per i bambini (art. 103 cpv. 2 OAMal).
  3. Per i medicamenti che costano almeno il 10 % in più del terzo più conveniente con lo stesso principio attivo vale un’aliquota percentuale del 40 % (art. 38a OPre).
  4. Dalla 13a settimana di gravidanza fino a otto settimane dopo il parto non si paga alcuna aliquota percentuale (art. 64 cpv. 7 LAMal).
  5. L’aliquota percentuale non la puoi assicurare, nemmeno con un’assicurazione complementare (art. 64 cpv. 8 LAMal).

Che cos’è l’aliquota percentuale?

L’aliquota percentuale è la parte dei costi della salute che nell’assicurazione di base continui a pagare di tasca tua dopo la franchigia. Ammonta al 10 % di ogni fattura che supera la tua franchigia. Insieme alla franchigia e al contributo ai costi di degenza ospedaliera forma la partecipazione ai costi prevista dalla legge.

Con essa la legge persegue due obiettivi: gli assicurati devono sentire una parte dei costi e ricorrere alle prestazioni in modo consapevole, ma allo stesso tempo nessuno deve pagare senza limiti in un anno costoso. Per questo l’aliquota percentuale ha un tetto fisso per anno civile. Questo limite si chiama anche importo massimo annuo dell’aliquota percentuale.

Il termine viene usato in due significati. Nell’assicurazione di base secondo la LAMal è fissato dalla legge ed è uguale in tutte le casse: 10 %, al massimo CHF 700 per gli adulti e CHF 350 per i bambini. Anche nelle assicurazioni complementari secondo la LCA esistono partecipazioni di questo tipo, per esempio come quota percentuale per prestazioni complementari ambulatoriali o come importo fisso nelle assicurazioni ospedaliere flessibili. Queste figurano nelle condizioni d’assicurazione della rispettiva cassa e non hanno nulla a che vedere con l’aliquota percentuale legale. Questa pagina tratta l’aliquota percentuale dell’assicurazione di base.

Come funziona

Ordine: prima la franchigia, poi l’aliquota percentuale

Ogni fattura viene dapprima imputata alla franchigia. Quando la franchigia dell’anno civile è esaurita, la cassa si assume il 90 % degli ulteriori costi e tu paghi il 10 %. Si prosegue così finché la tua aliquota percentuale nell’anno raggiunge CHF 700. Dopo di che la cassa si assume interamente le prestazioni coperte fino alla fine dell’anno. Il 1° gennaio il conteggio ricomincia da capo.

Determinante è la data del trattamento, non quella della fattura. Un trattamento del 20 dicembre conta per l’aliquota percentuale dell’anno vecchio, anche se la fattura arriva solo a gennaio.

Il tetto

L’importo massimo dell’aliquota percentuale non dipende dalla tua franchigia. Per ogni gradino di franchigia ammonta a CHF 700. La tua partecipazione ai costi massima all’anno è quindi franchigia più CHF 700: con una franchigia di CHF 300 al massimo CHF 1'000, con una franchigia di CHF 2'500 al massimo CHF 3'200. A partire da quali costi della salute raggiungi questo limite si può calcolare: i costi devono superare la franchigia di CHF 7'000, perché il 10 % di CHF 7'000 fa esattamente CHF 700.

Bambini e famiglie

I bambini fino a 18 anni pagano al massimo CHF 350 di aliquota percentuale all’anno. I bambini non hanno una franchigia ordinaria; se i genitori scelgono per il figlio una franchigia opzionale, l’aliquota percentuale si applica a partire da questo importo. Se più figli di una famiglia sono assicurati presso la stessa cassa, insieme pagano al massimo la franchigia e l’importo massimo dell’aliquota percentuale di una persona adulta.

40 % per i medicamenti cari

Per i medicamenti vale una regola speciale. Se un preparato costa almeno il 10 % in più della media del terzo più conveniente di tutti i preparati con lo stesso principio attivo dell’elenco delle specialità, l’aliquota percentuale è del 40 % invece del 10 %. La regola riguarda i preparati originali, ma anche generici e biosimilari cari. Se la tua dottoressa prescrive esplicitamente l’originale per ragioni mediche, torna a valere il 10 %. Medico e farmacia devono informarti se l’aliquota percentuale per il tuo medicamento supera il 10 %.

La quota più alta conta solo per metà per il tetto di CHF 700. Se per un medicamento paghi CHF 30 in più del solito 10 %, solo CHF 15 vengono computati sull’importo massimo dell’aliquota percentuale. In un anno costoso, con preparati cari puoi quindi superare CHF 700 di aliquota percentuale.

Cambio di cassa durante l’anno

Se cambi cassa nel corso dell’anno, per esempio perché a causa di un trasloco lasci il raggio d’attività della tua cassa, la nuova cassa computa l’aliquota percentuale già pagata. Se la vecchia cassa non ha ancora fatturato nulla, devi provare tu gli importi.

Basi legali

L’art. 64 cpv. 2 LAMal stabilisce che la partecipazione ai costi si compone di un importo fisso per anno, la franchigia, e del 10 % dei costi eccedenti la franchigia, l’aliquota percentuale. Secondo l’art. 64 cpv. 3 LAMal il Consiglio federale fissa un importo massimo annuo per l’aliquota percentuale. L’art. 64 cpv. 4 LAMal dimezza questo importo massimo per i bambini e limita la partecipazione ai costi di più figli di una famiglia presso la stessa cassa.

Gli importi figurano all’art. 103 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal): il cpv. 2 fissa CHF 700 per gli adulti e CHF 350 per i bambini, il cpv. 3 dichiara determinante la data del trattamento, il cpv. 4 disciplina il computo in caso di cambio di cassa durante l’anno. L’art. 104a cpv. 2 OAMal stabilisce che un’aliquota percentuale più alta è computata solo per metà sull’importo massimo.

L’aliquota percentuale del 40 % per i medicamenti è disciplinata all’art. 38a dell’ordinanza del DFI sulle prestazioni (OPre), il cpv. 7 prevede l’eccezione per ragioni mediche e il cpv. 8 l’obbligo d’informazione. L’art. 64 cpv. 7 LAMal esonera le prestazioni in caso di maternità dalla partecipazione ai costi, l’art. 64 cpv. 8 LAMal vieta di assicurare le partecipazioni ai costi. Il contributo ai costi di degenza ospedaliera di CHF 15 al giorno è disciplinato dall’art. 64 cpv. 5 LAMal e dall’art. 104 OAMal.

Esempio: tre anni, tre aliquote percentuali

Marco ha 45 anni e una franchigia di CHF 1'000. Gli esempi calcolano con i valori legali (10 % di aliquota percentuale, al massimo CHF 700) e senza premio.

Costi nell’annoFranchigiaAliquota percentualePartecipazione ai costi totale
CHF 800CHF 800CHF 0CHF 800
CHF 4'000CHF 1'000CHF 300CHF 1'300
CHF 8'000CHF 1'000CHF 700CHF 1'700
CHF 20'000CHF 1'000CHF 700CHF 1'700

Variante: medicamento con il 40 % di aliquota percentuale

Marco ha raggiunto la sua franchigia e acquista un preparato originale da CHF 200, benché esista un generico nettamente più conveniente. Paga il 40 %, cioè CHF 80, invece di CHF 20 al 10 %. I costi supplementari di CHF 60 contano solo per metà, quindi con CHF 30, per il suo tetto. Se prende il generico, paga il 10 % di un prezzo più basso. Con quale franchigia spendi meno in base ai tuoi costi lo calcola il calcolatore della franchigia.

Cosa significa per te

L’aliquota percentuale è uguale in tutte le casse. Non puoi sceglierla né assicurarla. Puoi però influire su quanto ti pesa:

  1. Pianifica con il massimo. Metti da parte per un anno difficile la franchigia più CHF 700. Con una franchigia di CHF 2'500 sono CHF 3'200.
  2. Chiedi il generico. Per i medicamenti con il 40 % di aliquota percentuale, con un preparato più conveniente risparmi due volte: prezzo più basso e quota più bassa. Chiedi in farmacia prima di prendere un originale caro.
  3. Invia tutte le fatture. Solo le fatture inviate contano per franchigia e aliquota percentuale. Chi a dicembre ha raggiunto il tetto riceve le ulteriori prestazioni fino alla fine dell’anno senza partecipazione ai costi.
  4. Scegli la franchigia adatta. Poiché l’aliquota percentuale è uguale per tutti, è la franchigia a determinare la tua partecipazione ai costi massima. I premi per franchigia li confronti nel calcolatore dei premi.
  5. Rispetta i termini. Una franchigia più bassa devi comunicarla entro il 30 novembre, una più alta entro il 31 dicembre. Tutte le scadenze sono alla pagina Termini; come cambiare cassa lo trovi alla pagina Cambiare cassa malati.

Errori frequenti

  • Confondere franchigia e aliquota percentuale. La franchigia la paghi prima per intero, l’aliquota percentuale dopo in proporzione. Chi calcola solo con la franchigia sottovaluta i costi fino a CHF 700.
  • Credere che dopo la franchigia tutto sia pagato. Solo dopo la franchigia e CHF 700 di aliquota percentuale la cassa si assume interamente le prestazioni coperte.
  • Non accorgersi dell’aliquota percentuale del 40 %. Figura sul conteggio e con preparati cari può raggiungere rapidamente importi a tre cifre.
  • Sommare la partecipazione di un’assicurazione complementare. Le partecipazioni ai costi delle assicurazioni complementari non contano per il tetto legale di CHF 700.
  • Lasciare le fatture nel cassetto. Le fatture non inviate mancano nel conteggio annuo. Così più tardi paghi un’aliquota percentuale anche se avresti già raggiunto il limite.

Come calcoliamo partecipazione ai costi e premi nei nostri esempi lo spieghiamo alla pagina Come calcoliamo.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra franchigia e aliquota percentuale?

La franchigia è un importo annuo fisso che paghi dapprima interamente di tasca tua. L’aliquota percentuale viene dopo: il 10 % di ogni ulteriore fattura, finché hai raggiunto CHF 700 nell’anno. Insieme formano la partecipazione ai costi.

A quanto ammonta l’aliquota percentuale massima?

Per gli adulti CHF 700 per anno civile, per i bambini fino a 18 anni CHF 350. Se più figli di una famiglia sono assicurati presso la stessa cassa, insieme pagano al massimo la franchigia e l’importo massimo dell’aliquota percentuale di una persona adulta.

Perché per un medicamento pago il 40 % di aliquota percentuale?

Perché per questo medicamento esistono preparati più convenienti con lo stesso principio attivo e il tuo preparato costa almeno il 10 % in più della media del terzo più conveniente. Se la tua dottoressa prescrive esplicitamente l’originale per ragioni mediche, torna a valere il 10 %.

Ci sono prestazioni senza aliquota percentuale?

Sì. Le prestazioni in caso di maternità e tutte le prestazioni dalla 13a settimana di gravidanza fino a otto settimane dopo il parto sono esenti da franchigia e aliquota percentuale. Inoltre il DFI può escludere dalla franchigia singoli programmi di prevenzione.

Il contributo ai costi di degenza ospedaliera conta per l’aliquota percentuale?

No. Il contributo ai costi di degenza ospedaliera di CHF 15 al giorno è una partecipazione ai costi a sé e non conta per il tetto di CHF 700. Non lo pagano i bambini, i giovani adulti in formazione e le donne in caso di maternità.

Termini correlati

Fonti

  1. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 64Art. 64 LAMalfedlex.admin.ch
  2. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 103Art. 103 OAMalfedlex.admin.ch
  3. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 104aArt. 104a OAMalfedlex.admin.ch
  4. Ordinanza del DFI sulle prestazioni (OPre), art. 38aArt. 38a OPrefedlex.admin.ch
  5. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 104Art. 104 OAMalfedlex.admin.ch
  6. UFSP: Elenco delle specialità (ES)sl.bag.admin.ch
Prossimo passo

Confronta i premi

Confronta i premi