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LCA

Anche: Legge sul contratto d’assicurazione, Legge federale sul contratto d’assicurazione

In breve

La LCA è la legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione. Nell’assicurazione malattie disciplina tutte le assicurazioni complementari, per esempio reparto semiprivato, cure dentarie o medicina complementare. A differenza dell’assicurazione di base secondo la LAMal, l’assicuratore può porre domande sulla salute, formulare riserve e respingere una proposta.

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Questa traduzione è una bozza e deve ancora essere rivista da una persona esperta di madrelingua italiana. Fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustration: documento contrattuale rilegato con segnalibro su una scrivania, accanto una penna stilograficaImmagine simbolica, generata con IA

L’essenziale in breve

  1. Le assicurazioni complementari sottostanno alla LCA, non alla LAMal; non esiste obbligo di ammissione né un catalogo delle prestazioni uniforme.
  2. Dopo la proposta hai 14 giorni per revocarla per iscritto o per e-mail (art. 2a LCA).
  3. Se taci un fatto rilevante per la salute che ti è stato chiesto, l’assicuratore può disdire il contratto entro quattro settimane da quando ne ha avuto conoscenza (art. 6 LCA).
  4. Nell’assicurazione complementare malattie solo lo stipulante può disdire in via ordinaria, al più presto per la fine del terzo anno con un preavviso di tre mesi.
  5. Le tariffe e le condizioni dell’assicurazione complementare malattie le approva la FINMA, non l’UFSP.

Che cos’è la LCA?

La LCA è la legge federale sul contratto d’assicurazione. Risale al 2 aprile 1908 e porta il numero RS 221.229.1. La legge disciplina i diritti e gli obblighi tra te e un’impresa d’assicurazione privata, cioè il contratto stesso: proposta, informazione, obbligo di dichiarazione, premio, prestazione, disdetta. Vale per molte assicurazioni private, per esempio mobilia domestica, responsabilità civile o assicurazione sulla vita. Una revisione importante è in vigore dal 01.01.2022; ha introdotto, tra l’altro, il diritto di revoca e il diritto di disdetta ordinaria.

Nell’assicurazione malattie la LCA è il contrappunto della LAMal. L’assicurazione di base obbligatoria è un’assicurazione sociale secondo la LAMal. Tutto ciò che va oltre è un’assicurazione complementare facoltativa secondo la LCA. Lo stabilisce espressamente l’art. 2 cpv. 2 della legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal): le casse malati possono offrire assicurazioni complementari oltre all’assicurazione di base, ma queste sottostanno alla LCA. Esempi tipici sono l’assicurazione ospedaliera per il reparto semiprivato o privato, le assicurazioni complementari ambulatoriali per occhiali, medicina complementare o medicamenti non a carico dell’assicurazione di base, le assicurazioni dentarie e le assicurazioni viaggi.

Perché la differenza è così importante

Nella LAMal vale la solidarietà: ogni cassa deve ammetterti, le prestazioni sono le stesse, il premio non dipende dalla tua salute. Nella LCA vale la libertà contrattuale. L’assicuratore può chiederti del tuo stato di salute, escludere singole malattie con una riserva o respingere del tutto la proposta. Prestazioni e premi figurano nelle condizioni generali d’assicurazione (CGA) del prodotto. I premi possono essere graduati secondo l’età d’entrata, il sesso e la regione.

Assicurazione di base secondo la LAMal e assicurazione complementare secondo la LCA
Assicurazione di base (LAMal)Assicurazione complementare (LCA)
Obbligoobbligatoria per tutti i domiciliati in Svizzerafacoltativa
Ammissioneobbligo di ammissione, nessuna domanda sulla salutequestionario sanitario, riserve, rifiuto possibile
Prestazionilegali, uguali presso tutte le cassecontrattuali, diverse per ogni prodotto
Premiouguale per regione, gruppo d’età, franchigia, modellosecondo età, sesso, regione, prodotto
Vigilanza sui premiUFSPFINMA
Disdettatermini legali secondo l’art. 7 LAMalsecondo il contratto e l’art. 35a LCA

Come funziona

Un contratto secondo la LCA nasce da proposta e accettazione. Presenti una proposta, di solito su un modulo con un questionario sanitario. Sei vincolato a questa proposta per 14 giorni, quattro settimane se è necessaria una visita medica (art. 1 LCA). L’assicuratore esamina la proposta e la accetta, con o senza riserva, oppure la respinge.

Obbligo d’informazione: prima della conclusione del contratto l’assicuratore deve informarti in modo comprensibile e in forma testuale sulla sua identità e sul contenuto essenziale: rischi assicurati, portata della copertura, premi, durata e fine del contratto, trattamento dei dati e il tuo diritto di revoca (art. 3 LCA). Se viola quest’obbligo, puoi disdire il contratto (art. 3a LCA).

Diritto di revoca: puoi revocare la tua proposta o la tua dichiarazione di accettazione entro 14 giorni, per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, quindi anche per e-mail (art. 2a LCA). Il termine è rispettato se spedisci la revoca l’ultimo giorno.

Obbligo di dichiarazione: devi rispondere secondo verità a tutte le domande dell’assicuratore sui fatti rilevanti per la valutazione del rischio, nella misura in cui li conosci o devi conoscerli (art. 4 LCA). Ciò che viene chiesto concretamente è considerato rilevante. Se rispondi in modo inesatto a una domanda o taci qualcosa (reticenza), l’assicuratore può disdire il contratto entro quattro settimane da quando ne ha avuto conoscenza. Per i sinistri già avvenuti legati al fatto taciuto viene meno l’obbligo di prestazione; le prestazioni già pagate può chiederle indietro (art. 6 LCA).

Durata e disdetta: ogni contratto può essere disdetto per la fine del terzo anno o di ogni anno successivo con un preavviso di tre mesi, anche se è stata pattuita una durata più lunga (art. 35a cpv. 1 LCA). Nell’assicurazione complementare all’assicurazione malattie questo diritto di disdetta ordinaria e il diritto di disdetta in caso di sinistro spettano solo allo stipulante, non all’assicuratore (art. 35a cpv. 4 LCA). Per un motivo grave entrambe le parti possono disdire in qualsiasi momento (art. 35b LCA). Molte CGA prevedono inoltre un diritto di disdetta in caso di aumento del premio; un diritto legale generale in tal senso non esiste, fanno stato le CGA.

Vigilanza: l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) vigila sugli assicuratori secondo la legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA). Tariffe e CGA dell’assicurazione complementare all’assicurazione malattie sono soggette ad approvazione (art. 4 cpv. 2 lett. r LSA). La FINMA verifica che i premi garantiscano la solvibilità e proteggano gli assicurati dagli abusi (art. 38 LSA). Non pubblica però le tariffe.

Basi legali

Fa stato la legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). Per le assicurazioni complementari all’assicurazione malattie sono importanti soprattutto queste disposizioni:

  • Art. 1 LCA: vincolo alla proposta per 14 giorni, quattro settimane in caso di visita medica.
  • Art. 2a LCA: diritto di revoca di 14 giorni dalla proposta o dall’accettazione, per iscritto o in forma testuale.
  • Art. 3 e 3a LCA: obbligo d’informazione dell’assicuratore prima della conclusione del contratto e diritto di disdetta in caso di violazione; si estingue quattro settimane dopo la conoscenza, al più tardi due anni dopo la violazione.
  • Art. 4 e 6 LCA: obbligo di dichiarazione nel questionario sanitario e diritto di disdetta dell’assicuratore entro quattro settimane da quando viene a conoscenza della reticenza.
  • Art. 35a LCA: disdetta ordinaria per la fine del terzo anno o di ogni anno successivo con un preavviso di tre mesi; secondo il cpv. 4, nell’assicurazione complementare malattie solo per lo stipulante.
  • Art. 35b LCA: disdetta straordinaria per motivi gravi, in qualsiasi momento.
  • Art. 35c LCA: sono nulle le clausole con cui un assicuratore può limitare o sopprimere unilateralmente prestazioni periodiche in corso dopo una disdetta.
  • Art. 46 LCA: i crediti derivanti dal contratto si prescrivono in cinque anni dal verificarsi del fatto su cui si fonda l’obbligo di prestazione.

Molte di queste regole sono semi-imperative: secondo l’art. 98 LCA non possono essere modificate a tuo svantaggio, tra cui gli art. 1–3a, l’art. 6 e l’art. 35a. L’attribuzione delle assicurazioni complementari alla LCA risulta dall’art. 2 cpv. 2 LVAMal. La vigilanza su tariffe e CGA è disciplinata dall’art. 4 cpv. 2 lett. r e dall’art. 38 LSA. Che la cassa attuale, in caso di cambio dell’assicurazione di base, non possa né imporre l’assicurazione complementare né disdirla per questo motivo, figura nell’art. 7 cpv. 7 e 8 LAMal.

Esempio: termini per una nuova assicurazione complementare ospedaliera

Sandra ha 29 anni e il 02.03.2026 firma la proposta per un’assicurazione complementare ospedaliera per il reparto semiprivato. Il contratto inizia il 01.04.2026, le CGA non prevedono una durata minima più breve. Per lei valgono queste date:

CosaDataBase
Proposta firmata02.03.2026
Spedire la revoca al più tardi16.03.2026Art. 2a LCA, 14 giorni
Inizio del contratto01.04.2026contratto
Fine del terzo anno di contratto31.03.2029Art. 35a cpv. 1 LCA
Disdetta ordinaria presso l’assicuratore al più tardi31.12.2028preavviso di tre mesi

Se Sandra cambia assicurazione di base per il 2027, la sua assicurazione complementare ospedaliera non ne è toccata. I premi dell’assicurazione di base nel suo Comune li confronta nel calcolatore dei premi, le assicurazioni complementari nel confronto delle prestazioni.

Cosa significa per te

Tratta un’assicurazione complementare come qualsiasi altro contratto a lungo termine:

  1. Leggi le CGA prima di firmare. Prestazioni, partecipazioni ai costi, periodi di carenza, classi d’età e regole di disdetta figurano lì, non nella legge.
  2. Rispondi in modo completo al questionario sanitario. Nel dubbio, meglio indicare troppo. Un trattamento taciuto può costarti la copertura anni dopo.
  3. Tieni separate assicurazione di base e complementare. L’assicurazione di base la puoi cambiare ogni anno senza mettere a rischio quella complementare. Al contrario, cambiare l’assicurazione complementare è delicato, perché il nuovo assicuratore pone di nuovo domande sulla salute. Disdici quella vecchia solo quando la nuova è stata accettata per iscritto.
  4. Sfrutta il termine di revoca. Se hai firmato qualcosa al telefono o a uno stand, puoi revocarlo entro 14 giorni.
  5. Verifica le casse. Gli indicatori sugli offerenti li trovi sotto Casse malati; in caso di controversia con l’assicuratore ti aiuta l’Ufficio di mediazione dell’assicurazione malattie.

Per domande sulla scelta di un’assicurazione complementare puoi chiedere una consulenza; la gestrice di questo sito è registrata presso la FINMA come intermediaria assicurativa non vincolata; le informazioni al riguardo le trovi sotto Trasparenza.

Errori frequenti

  • Disdire troppo presto l’assicurazione complementare. Chi disdice la vecchia polizza prima che la nuova sia accettata senza riserva rischia di restare senza copertura.
  • Rispondere «con leggerezza» al questionario sanitario. Una risposta falsa non è una bagatella, ma un motivo di disdetta con perdita delle prestazioni.
  • Credere che la cassa debba ammetterti. L’obbligo di ammissione vale solo nell’assicurazione di base.
  • Lasciar scadere il termine di revoca. Dopo 14 giorni sei vincolato fino alla fine del terzo anno, salvo che le CGA prevedano altrimenti.
  • Presumere un diritto legale di disdetta in caso di aumento del premio. La LCA non ne prevede; se puoi disdire in caso di aumento lo dicono le CGA.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra LAMal e LCA?

La LAMal disciplina l’assicurazione di base obbligatoria, con obbligo di ammissione, stesso catalogo delle prestazioni e premi approvati dall’UFSP. La LCA disciplina contratti facoltativi come le assicurazioni complementari: l’assicuratore decide sull’ammissione, prestazioni e premi sono fissati nel contratto e variano da un offerente all’altro.

La cassa malati può disdirmi l’assicurazione complementare?

In via ordinaria no: nell’assicurazione complementare malattie il diritto di disdetta ordinaria e il diritto di disdetta in caso di sinistro spettano solo a te. L’assicuratore può disdire in caso di reticenza, per un motivo grave o in caso di mancato pagamento del premio secondo le regole di legge.

Entro quando posso revocare una proposta per un’assicurazione complementare?

Entro 14 giorni dalla proposta o dall’accettazione. Il termine è rispettato se spedisci la revoca o la consegni alla posta l’ultimo giorno. Una revoca per e-mail basta, perché consente la prova per testo.

Se cambio assicurazione di base devo disdire anche l’assicurazione complementare?

No. La cassa attuale non può né obbligarti a farlo né disdire per questo motivo l’assicurazione complementare (art. 7 cpv. 7 e 8 LAMal). Puoi avere l’assicurazione di base e quella complementare presso offerenti diversi.

Termini correlati

Fonti

  1. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 35aArt. 35a LCAfedlex.admin.ch
  2. LCA, art. 2a (diritto di revoca)Art. 2a LCAfedlex.admin.ch
  3. LCA, art. 4 e 6 (obbligo di dichiarazione e conseguenze della reticenza)Art. 4 e 6 LCAfedlex.admin.ch
  4. Legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal), art. 2Art. 2 cpv. 2 LVAMalfedlex.admin.ch
  5. Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), art. 4 e 38Art. 38 LSAfedlex.admin.ch
  6. LAMal, art. 7 cpv. 7 e 8Art. 7 LAMalfedlex.admin.ch
  7. FINMA: Vigilanza nel settore assicurativofinma.ch
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