L’essenziale in breve
- Tutti i lavoratori occupati in Svizzera sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni professionali e le malattie professionali (art. 1a LAINF).
- Contro gli infortuni non professionali, cioè nel tempo libero, sono assicurate solo le persone che lavorano almeno 8 ore alla settimana presso lo stesso datore di lavoro (art. 13 OAINF).
- L’indennità giornaliera ammonta all’80 % del guadagno assicurato e inizia il terzo giorno dopo quello dell’infortunio (art. 16 e 17 LAINF).
- È assicurato un salario massimo di CHF 148'200 all’anno (art. 22 cpv. 1 OAINF).
- La copertura termina il 31° giorno dopo la fine del diritto al salario; con un’assicurazione mediante accordo la prolunghi fino a 6 mesi (art. 3 LAINF).
Che cos’è la LAINF?
LAINF sta per legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni. Nel linguaggio corrente si intende anche l’assicurazione stessa: l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni che ogni datore di lavoro deve stipulare per i suoi dipendenti. Copre le conseguenze di infortuni e malattie professionali: spese di cura, perdita di salario e, in caso di danni permanenti, anche rendite e un’indennità per menomazione dell’integrità.
Secondo l’art. 4 LPGA è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario. La LAINF distingue tre casi:
- Infortunio professionale: un infortunio sul lavoro, durante le pause o sull’area aziendale.
- Infortunio non professionale (INP): ogni altro infortunio, cioè nel tempo libero, durante lo sport o in casa.
- Malattia professionale: una malattia causata prevalentemente dall’attività professionale.
Per l’assicurazione malattie la LAINF è importante perché ha la precedenza. L’assicurazione di base secondo la LAMal paga gli infortuni solo nella misura in cui non vi provvede un’assicurazione contro gli infortuni. Chi è pienamente assicurato secondo la LAINF tramite il datore di lavoro non ha quindi bisogno della copertura infortuni presso la cassa malati e può sospenderla. Non sono assicurati secondo la LAINF, tra gli altri, bambini, allievi, studenti, pensionati, persone senza attività lucrativa e indipendenti senza assicurazione LAINF facoltativa. Per loro in caso di infortunio resta competente la cassa malati. La distinzione nella vita quotidiana la spiega la voce assicurazione contro gli infortuni.
Come funziona
Chi è assicurato
Sono assicurati obbligatoriamente tutti i lavoratori occupati in Svizzera, compresi apprendisti, praticanti e volontari, nonché le persone che percepiscono l’indennità di disoccupazione. Gli indipendenti e i loro familiari che collaborano nell’azienda possono assicurarsi facoltativamente.
Decisivo per la copertura nel tempo libero è il grado di occupazione: chi lavora presso un datore di lavoro almeno 8 ore alla settimana è assicurato anche contro gli infortuni non professionali. Chi resta al di sotto è assicurato solo contro gli infortuni professionali; gli infortuni sul tragitto per recarsi al lavoro valgono allora come infortuni professionali.
Chi gestisce l’assicurazione
I lavoratori di determinati settori, per esempio industria, edilizia, foreste o lavorazione dei metalli, sono assicurati presso la Suva. Per tutti gli altri il datore di lavoro stipula l’assicurazione presso un assicuratore privato, una cassa pubblica d’assicurazione contro gli infortuni o una cassa malati iscritta nel registro dell’UFSP.
Prestazioni
- Cura medica: trattamento ambulatoriale, medicamenti, ospedale nel reparto comune, mezzi ausiliari. Medico e ospedale li scegli liberamente. Una franchigia o un’aliquota percentuale come nell’assicurazione malattie non esistono.
- Indennità giornaliera: dal terzo giorno dopo quello dell’infortunio l’80 % del guadagno assicurato in caso di incapacità lavorativa totale, ridotta in caso di incapacità parziale. È versata per tutti i giorni civili, anche domeniche e giorni festivi.
- Rendita d’invalidità: 80 % del guadagno assicurato in caso d’invalidità totale.
- Indennità per menomazione dell’integrità: in caso di menomazione importante e durevole dell’integrità fisica, mentale o psichica.
- Rendite per superstiti in caso di decesso.
È assicurato il salario fino a un massimo di CHF 148'200 all’anno o CHF 406 al giorno. Alcune lesioni come fratture, lesioni del menisco e lacerazioni dei tendini o lesioni dei legamenti sono assunte dall’assicurazione anche senza evento infortunistico, purché non siano dovute prevalentemente a usura o a malattia.
Premi
Il premio per gli infortuni professionali e le malattie professionali lo paga il datore di lavoro. Il premio per gli infortuni non professionali è a carico del lavoratore; il datore di lavoro lo deduce dal salario, salvo accordi diversi. Sul conteggio del salario figura di solito come deduzione per gli infortuni non professionali.
Inizio e fine
La copertura inizia il primo giorno di lavoro, al più tardi nel momento in cui ti metti per la prima volta in cammino per recarti al lavoro. Termina il 31° giorno dopo quello in cui cessa il tuo diritto ad almeno metà del salario. Con un’assicurazione mediante accordo puoi prolungare la copertura fino a 6 mesi, per esempio per un giro del mondo o una pausa tra due impieghi.
Basi legali
L’assicurazione contro gli infortuni si fonda sull’art. 117 della Costituzione federale ed è disciplinata nella LAINF. L’art. 1a LAINF stabilisce chi è assicurato obbligatoriamente, l’art. 4 LAINF l’assicurazione facoltativa per gli indipendenti. L’art. 3 LAINF disciplina inizio e fine: il cpv. 2 fa terminare la copertura il 31° giorno dopo quello in cui cessa il diritto ad almeno metà del salario, il cpv. 3 obbliga l’assicuratore a offrire un prolungamento fino a sei mesi mediante accordo speciale.
L’art. 6 LAINF stabilisce che le prestazioni sono effettuate in caso di infortuni professionali, infortuni non professionali e malattie professionali; il cpv. 2 elenca le lesioni corporali assimilabili agli infortuni. Gli art. 7 e 8 LAINF distinguono gli infortuni professionali da quelli non professionali. Il limite di 8 ore settimanali per la copertura nel tempo libero figura nell’art. 13 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF). La cura medica è disciplinata dall’art. 10 LAINF, l’indennità giornaliera dagli art. 16 e 17 LAINF, la rendita d’invalidità dall’art. 20 LAINF e l’indennità per menomazione dell’integrità dall’art. 24 LAINF. L’importo massimo del guadagno assicurato è fissato dall’art. 22 cpv. 1 OAINF, il calcolo dell’indennità giornaliera dall’art. 25 OAINF con l’allegato 2. L’obbligo di pagare i premi figura nell’art. 91 LAINF.
Il rapporto con l’assicurazione malattie è disciplinato dall’art. 8 LAMal: chi è pienamente assicurato secondo la LAINF può sospendere la copertura infortuni presso la cassa malati, e il premio viene ridotto. Secondo l’art. 91a cpv. 4 OAMal la riduzione può ammontare al massimo al 7 %.
Esempio: indennità giornaliera dopo un infortunio sugli sci
Tom ha 36 anni e lavora a tempo pieno. Guadagna CHF 6'500 al mese e riceve una tredicesima mensilità. Sabato 07.03.2026 si rompe il polso sciando. È totalmente incapace al lavoro fino al 29.03.2026 compreso.
Per i giorni prima dell’indennità giornaliera, cioè l’08.03 e il 09.03, il datore di lavoro deve pagare secondo l’art. 324b cpv. 3 CO almeno l’80 % del salario. Nella pratica molti datori di lavoro pagano l’intero salario per tutto il periodo e ricevono in cambio l’indennità giornaliera.
Se Tom non fosse dipendente ma studente, la cura la pagherebbe la sua cassa malati e lui sosterrebbe franchigia e aliquota percentuale. Non riceverebbe alcuna indennità giornaliera.
Cosa significa per te
- Controlla il tuo conteggio del salario. Se vi figura una deduzione per gli infortuni non professionali, sei assicurato tramite il datore di lavoro anche nel tempo libero.
- Sospendi la copertura infortuni presso la cassa malati. Con almeno 8 ore settimanali presso un datore di lavoro sei assicurato due volte se mantieni la copertura infortuni della cassa malati. La sospensione riduce il premio della quota infortuni, al massimo del 7 %. Il confronto con e senza infortuni lo mostra il calcolatore dei premi, le istruzioni seguono alla voce Sospendere la copertura infortuni.
- Segnala ogni cambiamento d’impiego. Se il rapporto di lavoro termina o il grado di occupazione scende sotto le 8 ore settimanali, devi reincludere la copertura infortuni presso la cassa malati. Altrimenti la cassa può esigere a posteriori la quota infortuni del premio con gli interessi di mora.
- Sfrutta l’assicurazione mediante accordo. Se prevedi una pausa più lunga tra due impieghi, prolunga la copertura LAINF fino a 6 mesi. Chiedi al tuo datore di lavoro o al suo assicuratore.
- Annuncia subito ogni infortunio al datore di lavoro. Trasmette lui la notifica all’assicurazione contro gli infortuni.
Se cambi cassa malati, nella domanda indichi se la copertura infortuni deve essere inclusa. Le scadenze sono alla voce Termini, i profili delle casse alla voce Casse malati.
Errori frequenti
- Pagare due volte la copertura infortuni. Molti dipendenti continuano a pagare la quota infortuni alla cassa malati, anche se sono assicurati secondo la LAINF.
- Dimenticare la copertura infortuni dopo la fine dell’impiego. 31 giorni dopo la fine del diritto al salario non sei più coperto contro gli infortuni tramite il datore di lavoro. Deve allora subentrare la cassa malati, e lì la copertura deve essere di nuovo inclusa.
- Valutare male i gradi di occupazione a tempo parziale. Chi lavora presso più datori di lavoro meno di 8 ore ciascuno non è assicurato secondo la LAINF nel tempo libero presso nessuno di loro.
- Credere che gli indipendenti siano assicurati automaticamente. Gli indipendenti hanno bisogno di un’assicurazione LAINF facoltativa o della copertura infortuni della cassa malati.
- Confondere malattia e infortunio. Il mal di schiena senza evento esterno di regola non è un infortunio; paga allora la cassa malati, con franchigia e aliquota percentuale.
Domande frequenti
Chi è assicurato secondo la LAINF?
Tutti i lavoratori occupati in Svizzera, compresi apprendisti, praticanti e persone che percepiscono l’indennità di disoccupazione. Gli indipendenti non sono assicurati obbligatoriamente, ma possono assicurarsi facoltativamente secondo la LAINF.
In caso di infortunio devo pagare la franchigia?
No, se l’infortunio è coperto dalla LAINF. L’assicurazione LAINF assume le spese di cura senza franchigia e senza aliquota percentuale. Se invece paga la cassa malati, per esempio per bambini o pensionati, valgono franchigia e aliquota percentuale.
Chi paga il premio LAINF?
Il premio per gli infortuni professionali e le malattie professionali è a carico del datore di lavoro. Il premio per gli infortuni non professionali il datore di lavoro può dedurlo dal salario, salvo accordi diversi.
Cosa succede alla copertura LAINF se lascio il posto di lavoro?
La copertura termina il 31° giorno dopo quello in cui cessa il tuo diritto al salario. Puoi prolungarla fino a 6 mesi con un’assicurazione mediante accordo. Altrimenti devi reincludere la copertura infortuni presso la tua cassa malati.
Un colpo della strega o una lesione del menisco sono un infortunio?
Un colpo della strega senza evento esterno di regola non è un infortunio. Determinate lesioni come fratture, lesioni del menisco, lacerazioni di tendini e muscoli, lesioni dei legamenti o lesioni del timpano sono però assunte dall’assicurazione contro gli infortuni anche senza infortunio, purché non siano dovute prevalentemente a usura o a malattia.
Termini correlati
- Assicurazione contro gli infortuniIn caso di infortunio in Svizzera paga o l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF o la cassa malati. I dipendenti con almeno 8 ore settimanali sono assicurati secondo la LAINF tramite il datore di lavoro: senza franchigia, con indennità giornaliera. Tutti gli altri, per esempio bambini, studenti e pensionati, sono protetti dalla copertura infortuni dell’assicurazione di base, con franchigia e aliquota percentuale.
- Indennità giornalieraL’indennità giornaliera è un importo fisso per ogni giorno che sostituisce il salario perso quando non puoi lavorare a causa di un infortunio o di una malattia. In caso d’infortunio l’assicurazione contro gli infortuni paga dal terzo giorno dopo quello dell’infortunio l’80 % del guadagno assicurato. In caso di malattia non esiste un’indennità giornaliera obbligatoria; serve un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia.
Fonti
- Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), art. 1aArt. 1a LAINFfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), art. 3Art. 3 LAINFfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), art. 6–8Art. 6–8 LAINFfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), art. 10Art. 10 LAINFfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), art. 16–17Art. 16–17 LAINFfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), art. 20 e 24Art. 20 e 24 LAINFfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), art. 66 e 68Art. 66 e 68 LAINFfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), art. 91Art. 91 LAINFfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF), art. 13Art. 13 OAINFfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF), art. 22 e 25 con allegato 2Art. 22 OAINFfedlex.admin.ch
- Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), art. 4Art. 4 LPGAfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 91aArt. 91a OAMalfedlex.admin.ch
- Codice delle obbligazioni (CO), art. 324bArt. 324b COfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 10Art. 10 LAMalfedlex.admin.ch
- Costituzione federale (Cost.), art. 117Art. 117 Cost.fedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 8Art. 8 LAMalfedlex.admin.ch
