L’essenziale in breve
- Il Parlamento ha adottato EFAS il 22.12.2023, il popolo ha accettato il progetto il 24.11.2024 con il 53,31 % di sì (UFSP).
- Dal 01.01.2028 le prestazioni ambulatoriali e stazionarie sono finanziate in modo uniforme, dal 01.01.2032 anche le cure a domicilio e in casa di cura (UFSP).
- I Cantoni pagano allora il 26,9 % dei costi netti di tutte le prestazioni, il 73,1 % proviene dai premi (UFSP).
- Fino a fine 2027 i Cantoni pagano almeno il 55 % dei costi ospedalieri stazionari, le prestazioni ambulatoriali sono interamente a carico dei premi (art. 49a cpv. 2ter LAMal).
- EFAS non cambia le prestazioni dell’assicurazione di base; cambia chi le paga.
Che cos’è EFAS?
EFAS è l’abbreviazione tedesca di «finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie». Si tratta di una modifica della legge sull’assicurazione malattie (LAMal) che disciplina chi paga le prestazioni dell’assicurazione di base. Oggi dipende da dove vieni curato. Con EFAS dal 2028 vale per tutte le prestazioni la stessa chiave di ripartizione tra Cantoni e chi paga i premi.
Per capire EFAS devi conoscere la situazione attuale. Se vieni curato in regime stazionario, cioè con almeno un pernottamento in ospedale, il tuo Cantone di domicilio paga almeno il 55 % della remunerazione ospedaliera, la cassa malati il resto. Se vieni curato in regime ambulatoriale, cioè senza pernottamento, paga tutto la cassa, e quindi chi paga i premi. Per le cure a domicilio e in casa di cura la cassa e le persone bisognose di cure versano ciascuna un contributo, il resto lo finanzia il Cantone.
Questa ripartizione ha un effetto collaterale. Molti interventi per cui un tempo si pernottava in ospedale oggi si possono eseguire ambulatorialmente. Di solito costa meno. Ma poiché i costi sono allora interamente a carico dei premi, la quota finanziata dai premi aumenta, anche se il sistema nel suo insieme risparmia. Secondo l’UFSP i premi sono perciò cresciuti più dei costi totali delle prestazioni LAMal. Inoltre le casse avevano scarso incentivo finanziario a favorire il passaggio secondo il principio ambulatoriale prima di stazionario.
EFAS interviene proprio qui: dal 2028 le casse rimborsano tutte le prestazioni, ambulatoriali e stazionarie, e i Cantoni partecipano con una quota fissa dei costi complessivi. EFAS non è una nuova assicurazione né un nuovo prodotto. Per le prestazioni che ricevi non cambia nulla.
Come funziona
La nuova chiave di ripartizione
Dal 01.01.2028 i Cantoni versano agli assicuratori un contributo pari al 26,9 % dei costi netti. I costi netti sono i costi dopo la deduzione della partecipazione ai costi, cioè dopo franchigia e aliquota percentuale. Il restante 73,1 % è finanziato dai premi. La chiave vale allo stesso modo per le prestazioni ambulatoriali e stazionarie.
| Settore | fino al 31.12.2027 | dal 01.01.2028 | dal 01.01.2032 |
|---|---|---|---|
| Stazionario (ospedale figurante nell’elenco) | Cantone almeno 55 %, premi al massimo 45 % | Cantone 26,9 %, premi 73,1 % | come nel 2028 |
| Ambulatoriale | premi 100 % | Cantone 26,9 %, premi 73,1 % | come nel 2028 |
| Cure a domicilio e in casa di cura | contributi della cassa e delle persone bisognose di cure, finanziamento residuo del Cantone | invariato | finanziamento uniforme, il contributo delle persone bisognose di cure rimane |
Il flusso di denaro
La cassa paga le fatture dei fornitori di prestazioni nel sistema del terzo pagante o te le rimborsa nel sistema del terzo garante, come oggi. I contributi cantonali li calcola un comitato specializzato dell’Istituzione comune LAMal sulla base delle prestazioni fornite; li riscuote presso i Cantoni e li ripartisce tra gli assicuratori. I Cantoni sono rappresentati in questo comitato, così possono verificare la ripartizione dei loro fondi fiscali.
Nuovi ruoli dei Cantoni
Poiché i Cantoni cofinanziano ora anche le prestazioni ambulatoriali, ottengono più possibilità di gestione. Sono ora rappresentati nell’organizzazione tariffale per le prestazioni mediche ambulatoriali. Possono limitare le nuove autorizzazioni per tutte le categorie di fornitori di prestazioni ambulatoriali se in un Cantone i costi aumentano più della media. E ricevono dati degli assicuratori per i loro compiti secondo la LAMal. La verifica se una prestazione nel singolo caso è efficace, appropriata ed economica resta alle casse.
Le cure dal 2032
Dal 01.01.2032 anche le prestazioni di cura a domicilio e in casa di cura sono finanziate in modo uniforme. Le persone bisognose di cure continuano a versare un contributo, il cui importo è fissato dal Consiglio federale. Al momento del passaggio deve fissarlo in modo che non sia più alto di prima e non può aumentarlo per almeno quattro anni. In futuro le prestazioni di cura saranno remunerate tramite tariffe, di cui sarà responsabile una nuova organizzazione tariffale con fornitori di prestazioni, assicuratori e Cantoni. Maggiori informazioni sulla regolamentazione attuale le trovi alla voce finanziamento delle cure.
Basi legali
EFAS si basa su una modifica della LAMal adottata dal Parlamento nella votazione finale del 22.12.2023. Risale all’iniziativa parlamentare 09.528 «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico». Contro la modifica è stato lanciato il referendum; nella votazione popolare del 24.11.2024 è stata accettata con il 53,31 % di sì. Le nuove disposizioni non sono ancora in vigore. Secondo l’UFSP le modifiche delle ordinanze dovrebbero entrare in vigore il 01.01.2028.
Fino ad allora vale il diritto attuale. L’art. 49a cpv. 1 LAMal stabilisce che Cantone e assicuratori assumono la remunerazione delle prestazioni stazionarie secondo la rispettiva quota. Secondo l’art. 49a cpv. 2ter LAMal ogni Cantone fissa la sua quota ogni anno, al più tardi nove mesi prima dell’inizio dell’anno civile; deve essere di almeno il 55 %. Per le prestazioni di cura l’assicurazione di base versa un contributo secondo l’art. 25a LAMal, il finanziamento residuo è disciplinato dai Cantoni.
Appena le disposizioni EFAS saranno in vigore, compariranno nella versione consolidata della LAMal su fedlex.admin.ch. Aggiorneremo allora questa pagina con i nuovi numeri degli articoli.
Esempio: stesso intervento, finanziamento diverso
Un intervento può essere eseguito in regime stazionario o ambulatoriale. Gli importi sono costi di trattamento ipotetici, le quote provengono dalla legge (oggi) e dalle indicazioni dell’UFSP (dal 2028). La partecipazione ai costi qui non è dedotta, per rendere il confronto più chiaro.
| Variante | Costi | Cantone oggi | Premi oggi | Cantone dal 2028 | Premi dal 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stazionario | CHF 10'000 | CHF 5'500 | CHF 4'500 | CHF 2'690 | CHF 7'310 |
| Ambulatoriale | CHF 6'000 | CHF 0 | CHF 6'000 | CHF 1'614 | CHF 4'386 |
Il calcolo mostra il principio, non il tuo premio futuro. L’evoluzione dei premi dal 2028 dipende dall’evoluzione complessiva dei costi. I premi attuali 2026 per il tuo comune li trovi nel calcolatore dei premi.
Cosa significa per te
A breve termine non devi fare nulla a causa di EFAS. La riforma riguarda soprattutto il finanziamento tra Cantoni e casse. Questi punti sono comunque utili da sapere:
- Le tue prestazioni restano uguali. EFAS non cambia né il catalogo delle prestazioni né la libera scelta della cassa. Se ricevi un trattamento ambulatoriale o stazionario continuano a deciderlo motivi medici.
- La scelta della cassa resta importante. Le differenze di premio tra le casse restano. Confronta ogni anno in autunno e sfrutta il termine fino al 30 novembre; tutte le scadenze sono alla voce Termini, i profili delle casse alla voce Casse malati.
- Segui le notizie sull’attuazione. Fino al 2028 ordinanze e tariffe saranno adeguate. Le novità le trovi alla voce News.
- Tieni d’occhio le cure. Se hai familiari in una casa di cura o assistiti dallo Spitex, ti riguarda soprattutto la seconda tappa dal 2032. Il contributo delle persone bisognose di cure non può aumentare al momento del passaggio.
- Verifica la riduzione dei premi. Indipendentemente da EFAS, in caso di reddito modesto i Cantoni aiutano con la riduzione dei premi.
Errori frequenti
- Considerare EFAS una nuova assicurazione. EFAS è una riforma del finanziamento. Non devi stipulare né disdire nulla.
- Credere che EFAS sia già in vigore. Fino al 31.12.2027 vale la ripartizione attuale, con una quota cantonale di almeno il 55 % in ospedale.
- Aspettarsi una diminuzione dei premi. La quota cantonale fissa frena lo spostamento verso i premi, ma non garantisce premi più bassi.
- Dimenticare le cure. Le prestazioni di cura si aggiungono solo dal 01.01.2032, non già nel 2028.
Come trattiamo cifre e fonti lo spieghiamo alla voce Come calcoliamo.
Domande frequenti
Quando entra in vigore EFAS?
In due tappe. Dal 01.01.2028 le prestazioni ambulatoriali e stazionarie sono finanziate in modo uniforme. Dal 01.01.2032 vi rientrano anche le prestazioni di cura a domicilio e in casa di cura.
Con EFAS i premi diminuiscono?
Non si può prevedere in modo affidabile. Oggi la quota finanziata dai premi aumenta quando i trattamenti passano dall’ospedale allo studio medico, perché le prestazioni ambulatoriali sono interamente a carico dei premi. EFAS blocca questo effetto con una quota cantonale fissa; l’evoluzione dei premi dipende però anche dai costi complessivi.
Per me come assicurato cambia qualcosa?
Le prestazioni dell’assicurazione di base restano uguali, così come la libera scelta della cassa. Cambia soprattutto il flusso di denaro tra Cantoni e casse. Per le cure il Consiglio federale fissa il contributo delle persone bisognose di cure in modo che al momento del passaggio non sia più alto di prima.
Che cosa significa finanziamento monistico?
Finanziamento monistico significa che le fatture sono pagate da un unico soggetto: la cassa rimborsa tutte le prestazioni, il Cantone versa la sua quota alle casse invece che direttamente all’ospedale. L’iniziativa parlamentare da cui è nato EFAS si intitolava «Finanziamento delle prestazioni della salute da parte di un unico soggetto. Introduzione di un sistema di finanziamento monistico».
Fonti
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 49aArt. 49a LAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 25aArt. 25a LAMalfedlex.admin.ch
- UFSP: Modifica della LAMal: finanziamento uniforme delle prestazionibag.admin.ch
- UFSP: Votazione popolare sulla modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Finanziamento uniforme delle prestazioni)bag.admin.ch
