L’essenziale in breve
- Sulla tessera d’assicurato figura il numero AVS come numero d’assicurato; la cassa deve stamparlo (art. 42a LAMal, art. 3 OTeA).
- Il numero AVS ha 13 cifre e inizia sempre con 756, il codice della Svizzera (UCC).
- Non cambia quando cambi cassa; il numero della tessera, il numero UFSP della cassa e il tuo numero cliente invece sì.
- Il numero è attribuito in modo casuale e non consente di risalire alla data di nascita o al sesso (art. 50c cpv. 3 LAVS).
- Dal 2008 ogni bambino nato in Svizzera riceve automaticamente un numero AVS al momento della registrazione della nascita (UCC).
Che cos’è il numero d’assicurato?
Il numero d’assicurato è il numero con cui cassa malati, studio medico, farmacia e ospedale ti identificano in modo univoco. Nell’assicurazione di base è il tuo numero AVS. La legge prescrive che la tessera d’assicurato contenga il nome della persona assicurata e il numero AVS. Chi parla di «numero d’assicurato» intende quindi di solito questo numero di 13 cifre.
Il numero AVS è attribuito dall’Ufficio centrale di compensazione (UCC) della Confederazione. Non serve solo all’AVS, ma anche ad altre assicurazioni sociali e autorità come identificatore personale. È generato in modo casuale e non rivela nulla di te: né la data di nascita, né il sesso, né il domicilio.
Nella vita quotidiana incontri però diversi numeri, facili da confondere:
- Numero AVS: 13 cifre, inizia con 756, resta lo stesso per tutta la vita. È il numero d’assicurato in senso stretto.
- Numero d’identificazione della tessera: un numero proprio della tessera, che cambia con ogni nuova tessera.
- Numero UFSP della cassa: il numero d’identificazione dell’assicuratore. Figura anch’esso sulla tessera e indica allo studio medico e alla farmacia a quale cassa va inviata la fattura.
- Numero cliente o di polizza: un numero interno della tua cassa. Figura sulla polizza e nelle lettere e lì a volte si chiama anch’esso «numero d’assicurato».
Per le assicurazioni complementari non c’è alcun obbligo legale di utilizzare il numero AVS. Lì le casse lavorano di solito con il loro numero cliente e di polizza.
Come funziona
Struttura del numero AVS
Il numero AVS è composto da 13 cifre e si scrive di solito a gruppi, nel formato 756.XXXX.XXXX.XX.
| Posizioni | Contenuto |
|---|---|
| 1–3 | 756, il codice della Svizzera secondo la norma ISO 3166 |
| 4–12 | un numero casuale mai attribuito prima |
| 13 | cifra di controllo secondo la norma EAN-13, calcolata dalle prime 12 cifre |
La cifra di controllo aiuta a riconoscere gli errori di battitura. Se inverti due cifre, nella maggior parte dei casi la cifra di controllo non corrisponde più e un sistema rifiuta il numero.
Quando ricevi un numero
Dal 2008, per ogni bambino nato in Svizzera, un numero AVS viene creato automaticamente al momento della registrazione della nascita all’ufficio dello stato civile. Le persone straniere lo ricevono al momento dell’insediamento tramite l’ufficio della migrazione. Chi entra nell’assicurazione di base e non ha ancora un numero lo riceve, se necessario, tramite la cassa malati. Secondo l’UCC, per affiliarti alla cassa malati non devi indicare tu stesso il numero, perché la cassa ha accesso ai dati o può chiederne l’attribuzione.
Cosa figura sulla tessera d’assicurato
La cassa deve stampare sulla tessera i seguenti dati: cognome e nome, numero AVS, data di nascita, sesso, nome e numero UFSP della cassa, numero d’identificazione della tessera e data di scadenza. Sul retro può essere stampata la tessera europea d’assicurazione malattia. In forma elettronica la cassa può inoltre memorizzare per esempio il tuo indirizzo, il tuo modello assicurativo o la sospensione della copertura infortuni. Dati sulle assicurazioni complementari solo con il tuo consenso.
Dati medici d’urgenza come gruppo sanguigno, allergie o medicazione possono essere memorizzati sulla tessera da medici e farmacisti solo con il tuo consenso. Al momento della consegna della tessera la cassa deve informarti per iscritto sui tuoi diritti.
A cosa serve il numero
Studio medico, farmacia e ospedale leggono la tessera per attribuire la fattura alla persona giusta e alla cassa giusta. La tua cassa usa il numero per attribuirti fatture, conteggi delle prestazioni e corrispondenza. La tessera d’assicurato può inoltre servire come mezzo d’identificazione per la cartella informatizzata del paziente.
Basi legali
L’art. 42a cpv. 1 LAMal consente al Consiglio federale di rilasciare a ogni persona assicurata, per la durata dell’assicurazione di base, una tessera d’assicurato che contenga il nome e il numero AVS. Secondo il cpv. 2 la tessera serve alla fatturazione, secondo il cpv. 2bis può essere utilizzata come mezzo d’identificazione per la cartella informatizzata del paziente ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LCIP. Il cpv. 4 stabilisce che i dati medici sono memorizzati sulla tessera solo con il tuo consenso.
I dettagli si trovano nell’ordinanza sulla tessera d’assicurato (OTeA). L’art. 1 OTeA obbliga le casse a rilasciare una tessera a tutte le persone soggette all’obbligo d’assicurazione. L’art. 3 cpv. 1 OTeA elenca i dati stampati, tra cui alla lett. b il numero AVS. L’art. 4 OTeA disciplina i dati memorizzati elettronicamente, l’art. 6 OTeA i dati medici facoltativi e l’art. 12 OTeA l’obbligo d’informazione della cassa.
Il numero AVS stesso è disciplinato dalla legge sull’AVS. Secondo l’art. 50c cpv. 1 LAVS riceve un numero AVS ogni persona con domicilio o dimora abituale in Svizzera. Secondo il cpv. 3 la sua composizione non deve permettere di risalire alla persona. La struttura esatta, con il codice 756 e la cifra di controllo, è descritta dall’Ufficio centrale di compensazione.
Esempio: cambio di cassa al 1° gennaio
Samir, 41 anni, cambia l’assicurazione di base con effetto al 01.01.2027. Ha dato la disdetta entro il termine e ha stipulato con la nuova cassa. A dicembre riceve una nuova tessera.
| Numero | vecchia tessera | nuova tessera |
|---|---|---|
| Numero AVS (numero d’assicurato) | 756.XXXX.XXXX.XX | invariato |
| Numero d’identificazione della tessera | numero della vecchia tessera | nuovo numero |
| Numero UFSP della cassa | numero della vecchia cassa | numero della nuova cassa |
| Numero cliente o di polizza | numero della vecchia cassa | nuovo numero della nuova cassa |
| Data di scadenza | tessera precedente | nuova data |
Come si svolge il cambio passo dopo passo è spiegato alla pagina Cambiare cassa, un modello per la disdetta alla pagina Lettera di disdetta. Nella lettera di disdetta conviene indicare il tuo numero cliente o di polizza, così la vecchia cassa ti trova subito.
Cosa significa per te
- Porta la tessera a ogni trattamento. La cassa deve informarti che devi usare la tessera quando ricorri a prestazioni. Senza tessera può volerci più tempo prima che la fattura sia attribuita correttamente.
- Distingui i numeri. Per la disdetta, le domande sul conteggio e il portale clienti ti serve di solito il numero cliente o di polizza della tua cassa, per lo studio medico e la farmacia la tessera.
- Controlla i dati sulla tessera. Se nome, data di nascita e cassa non sono corretti, comunicalo alla tua cassa. Dati errati fanno arrivare le fatture al posto sbagliato.
- Decidi consapevolmente sui dati d’urgenza. Gruppo sanguigno, allergie o medicazione finiscono sulla tessera solo se acconsenti. Falli cancellare prima di restituire una tessera.
- Comunica il numero con parsimonia. Cassa, datore di lavoro, autorità e fornitori di prestazioni ne hanno bisogno. Portali di confronto e richieste d’offerta no. Per un confronto nel calcolatore dei premi bastano domicilio, anno di nascita e franchigia.
I profili di tutte le casse con i loro recapiti li trovi alla pagina Casse malati. I tuoi calcoli e confronti puoi salvarli nel conto cliente. Quali prestazioni contiene una fattura te lo mostra il conteggio delle prestazioni; un attestato d’assicurazione te lo rilascia la cassa su richiesta.
Errori frequenti
- Confondere numero cliente e numero AVS. Nella lettera alla cassa aiuta il numero cliente, sul modulo dello studio medico è richiesto il numero AVS.
- Mostrare la vecchia tessera dopo il cambio. La fattura finisce allora alla vecchia cassa e viene respinta.
- Considerare il numero segreto. Il numero AVS è un identificatore, non una password. Chi lo conosce non accede con esso ai tuoi dati.
- Indicare il numero ovunque. È comunque un dato personale. Indicalo solo dove è necessario per legge o per il conteggio.
- Non annunciare la perdita della tessera. La cassa ti rilascia una nuova tessera.
Domande frequenti
Dove trovo il mio numero d’assicurato?
Sul lato anteriore della tua tessera d’assicurato, di solito con la dicitura «N. d’assicurato» o «N. AVS». Figura anche sulla polizza, sul conteggio delle prestazioni e in molti portali clienti delle casse. Se non hai la tessera, può aiutarti il controllo abitanti del tuo Comune.
Il numero d’assicurato è lo stesso del numero AVS?
Nell’assicurazione di base sì: sulla tessera figura il numero AVS di 13 cifre che inizia con 756. Molte casse gestiscono inoltre un proprio numero cliente o di polizza, che nelle lettere spesso si chiama anch’esso «numero d’assicurato».
Il numero d’assicurato cambia quando cambio cassa?
Il numero AVS resta lo stesso. Ricevi però una nuova tessera con un nuovo numero di tessera e il numero UFSP della nuova cassa, oltre a un nuovo numero cliente. A gennaio presenta la nuova tessera allo studio medico e alla farmacia.
Qualcuno può abusare della mia identità con il mio numero AVS?
Secondo l’UCC no: il numero è anonimo e non dà accesso a sistemi. Fa comunque parte dei tuoi dati personali. Comunicalo solo a chi ne ha bisogno, per esempio cassa, datore di lavoro, medico o farmacia.
Cosa faccio se ho perso la tessera?
Annuncia la perdita alla tua cassa, che ti rilascia una nuova tessera. Nel frattempo puoi indicare allo studio medico o in farmacia il tuo numero AVS e il nome della cassa.
Fonti
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 42aArt. 42a LAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sulla tessera d’assicurato per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA), art. 3Art. 3 OTeAfedlex.admin.ch
- Ordinanza sulla tessera d’assicurato (OTeA), art. 4, 6 e 12Art. 4, 6 e 12 OTeAfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), art. 50cArt. 50c LAVSfedlex.admin.ch
- Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP), art. 7Art. 7 LCIPfedlex.admin.ch
- Ufficio centrale di compensazione UCC, numero AVSzas.admin.ch
- Ufficio centrale di compensazione UCC, FAQ numero AVS per privatizas.admin.ch
